Logo fptFEDERAZIONE DEI PESCATORI TRENTINI

 Art. 1 - Costituzione - Denominazione - sede e logo

1. Tra le Associazioni dei pescatori della Provincia Autonoma di Trento sotto firmatarie è costituita un’Associazione denominata “FEDERAZIONE DEI PESCATORI TRENTINI”, in sigla “F.P.T.” con sede legale in Trento (TN) via Roberto da Sanseverino, 101.
2. La “FEDERAZIONE DEI PESCATORI TRENTINI”, di seguito denominata FEDERAZIONE, è apolitica e non ha scopo di lucro.
3. La FEDERAZIONE può adottare un proprio logo distintivo che – al suo interno – deve riportare la scritta F.P.T. FEDERAZIONE PESCATORI TRENTINI. Il logo può essere adottato e variato direttamente da parte del Comitato di Coordinamento.

Art. 2 – Principi

La FEDERAZIONE si ispira ai seguenti principi:
 La protezione degli ambienti acquatici naturali del Trentino, anche ai fini della conservazione della biodiversità.
 La salvaguardia e gestione della fauna ittica, in quanto risorsa naturale rinnovabile e patrimonio dell’intera comunità.
 La promozione e valorizzazione della pesca dilettantistica, come attività d’interesse ambientale e sociale per i soci e per la collettività.

Art. 3 – Riconoscimento provinciale
La Provincia Autonoma di Trento riconosce la FEDERAZIONE quale interlocutore per il confronto con gli organi politici, amministrativi e tecnici competenti in materia di acque, di protezione ambientale e di gestione della fauna ittica ai fini della valorizzazione della pesca inserendola nelle Associazioni di secondo grado più rappresentative dei pescatori trentini così come previsto LEGGE PROVINCIALE SULLA PESCA 12 dicembre 1978, n. 60.

Art. 4 - Obiettivi
Nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca e degli statuti che regolano, in piena autonomia, la vita di ciascuna Associazione aderente, la FEDERAZIONE si propone di:
 Valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni dei pescatori del Trentino nella gestione della pesca, intesa come risorsa pregiata e come attività ricreativa e sportiva.
 Difendere e promuovere la gestione e coltivazione delle acque, la pratica della pesca attraverso il costante confronto con gli organi politici e amministrativi competenti in materia di governo delle acque superficiali, di sfruttamento delle risorse idriche, di protezione ambientale, pesca e di gestione ittica.
 Indirizzare ed assistere – nei limiti delle proprie risorse e competenze - le singole Associazioni dei pescatori nelle problematiche inerenti la tutela delle acque, nonché la gestione di servizi quali consulenze legali, fiscali, tecniche o di altra tipologia.
 Svolgere attività di informazione sull’attività della FEDERAZIONE attraverso la diffusione tramite i mass-media di comunicati concordati, oppure tramite eventuale organo d’informazione proprio.
 Organizzare eventi finalizzati alla conoscenza degli ambienti acquatici, della pesca, e dei corsi di abilitazione alla pesca.
 Rappresentare le Associazioni aderenti nei confronti della Provincia di Trento in quanto Associazione di secondo grado come previsto dalla Legge Provinciale sulla Pesca PAT n.60/1978.
 Formulare proposte all'amministrazione provinciale in materia di gestione della fauna ittica e di salvaguardia e tutela degli ambienti acquatici del Trentino.
 Dare voce all’interno del Comitato Provinciale della Pesca – con i propri delegati – a tutte le associazioni aderenti alla FEDERAZIONE.
 Promuovere e supportare le Associazioni aderenti relativamente alla formazione ed aggiornamento dei guardiapesca anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento.
 Federare in un unico sodalizio tutte le associazioni di pesca che hanno in concessione i diritti esclusivi di pesca delle acque in Trentino.

Art. 5 – Adesione
1. Hanno diritto su richiesta di far parte della FEDERAZIONE tutte le Associazioni che abbiano in concessione diritti esclusivi di pesca nelle acque del Trentino.
2. Può aderire alla FEDERAZIONE – in quanto socio fondatore - anche il comitato provinciale della F.I.P.S.A.S. - FEDERAZIONE Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito considerata tra le Associazioni aderenti). Con un posto di diritto nel gruppo di coordinamento, senza necessità di essere votato all’assemblea elettiva. Il nominativo sarà comunicato per iscritto dal Presidente del comitato. Per questo motivo il Comitato provinciale FIPSAS non potrà designare delegati all’assemblea elettiva.
3. E’ prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutte le Associazioni aderenti – attraverso i relativi rappresentanti “Delegati” - hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della FEDERAZIONE.
4. L’adesione alla FEDERAZIONE deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione aderente, deve essere sottoscritta dal Presidente della stessa e fatta recapitare alla FEDERAZIONE.
5. Competente alla ratifica di adesione alla FEDERAZIONE è il Gruppo di Coordinamento. La decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di diniego, motivato, l’Associazione interessata può proporre appello al Comitato dei Probiviri.
6. L’adesione è riferita all’anno solare; decorrente dalla data di adesione ed è subordinata al versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea della FEDERAZIONE in diretta proporzione al numero di soci delle singole Associazioni aderenti, rilevati nell’anno solare precedente. La quota di adesione del Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S. di Trento in considerazione del fatto che molti dei suoi tesserati sono anche soci di altre Associazioni aderenti, verrà stabilita di anno in anno dal Gruppo di coordinamento. La quota stabilita dal gruppo di coordinamento non potrà comunque essere superiore a quella versata dall’associazione di pesca aderente con il maggior numero di soci. Le quote devono essere versate da ogni associazione aderente entro il mese di aprile dell’anno di riferimento.
7. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. E’, altresì, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita della FEDERAZIONE.
8. Il recesso dalla FEDERAZIONE è comunicato, per iscritto, al Presidente della FEDERAZIONE almeno un mese prima della scadenza annuale di cui al comma 6 del presente articolo.
9. Ogni Associazione aderente può essere esclusa dalla FEDERAZIONE per mancato rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Gruppo di Coordinamento, nonché per azioni contrarie agli scopi statutari, alle delibere degli organi sociali o al buon nome della stessa FEDERAZIONE. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Gruppo di Coordinamento e contro di esso l’Associazione esclusa può proporre appello al Comitato dei Probiviri entro i sessanta giorni successivi.

Art. 6 – Organi
Sono organi della FEDERAZIONE:
 L’assemblea dei Soci
 Il Gruppo di Coordinamento.
 Il collegio dei Revisori dei Conti.
 Il comitato dei Probiviri.
E’ garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 7 - Costituzione, funzionamento e compiti dell’assemblea.
1. L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo e di indirizzo della FEDERAZIONE ed è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti. Ogni Associazione potrà partecipare, con un Delegato avente diritto di voto, in ragione di uno ogni 200 Soci (o frazione di tale numero) appartenenti alla singola Associazione fino ad un massimo di 4 delegati. E’ garantito comunque almeno un Delegato per associazione. Il numero di soci dovrà essere comunicato in forma scritta alla FEDERAZIONE dal Legale Rappresentante della singola Associazione aderente entro 7 giorni precedenti alla data dell’Assemblea; tale numero va riferito ai dati ufficiali dell’ultimo anno solare di pesca concluso.
2. Il nominativo dei “Delegati” dovrà essere comunicato in forma scritta alla FEDERAZIONE dal Legale Rappresentante della singola Associazione aderente entro 7 giorni precedenti alla data dell’Assemblea.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente della FEDERAZIONE e si riunisce di norma almeno una volta all’anno, ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto delle Associazioni aderenti. In prima convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualora siano presenti, la metà più una delle Associazioni aderenti tramite almeno un Delegato per Associazione. In seconda convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Non è ammesso l’esercizio della delega.
4. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, diretta a ciascuno dei Presidenti delle associazioni aderenti almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere, oltre all’indicazione della data, luogo e ora, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Tale comunicazione può essere inviata anche tramite mail, PEC o altri canali informatici condivisi all’interno dell’Associazione.
5. L’Assemblea è comunque convocata ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno.
6. L’Assemblea si riunisce di norma entro il primo trimestre di ogni anno solare per l’approvazione del rendiconto consuntivo. Il bilancio della FEDERAZIONE si compone di un rendiconto economico e finanziario. Eventuali posticipi della data di convocazione possono essere presi a maggioranza assoluta dei membri del Comitato di Coordinamento con motivata giustificazione; in tale caso l’Assemblea va comunque convocata entro il mese di giugno dello stesso anno.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Gruppo di Coordinamento.
8. L’Assemblea nomina al suo interno un Segretario e, in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da 3 scrutatori scelti fra i partecipanti non candidati al Gruppo di Coordinamento o ad altre cariche della FEDERAZIONE.
9. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere presentate in forma scritta, sotto firmate dal proponente e presentate al Presidente della FEDERAZIONE almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e, possono essere inserite nell’ordine del giorno con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Hanno diritto di voto tutti i Delegati delle Associazioni Aderenti. Le votazioni sulle deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Delegati presenti.
11. Per le eventuali modifiche dello statuto così come per lo scioglimento della Federazione è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione con almeno la metà degli aventi diritto e delibera validamente con almeno la metà dei presenti.
12. All’Assemblea spetta dare tutte le indicazioni di carattere generale sull’attività della FEDERAZIONE. I compiti dell’Assemblea sono:
 l’elezione del Gruppo di Coordinamento;
 l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 l’elezione del comitato dei Probiviri;
 l’approvazione del conto economico e finanziario;
 la determinazione della quota di adesione alla Federazione su proposta del Gruppo di Coordinamento;
 l’approvazione dell’operato del Gruppo di Coordinamento;
 l’approvazione delle modifiche dello statuto;
 l’approvazione degli indirizzi e delle indicazioni di carattere generale e particolare di tutta l’attività della Federazione;
 la deliberazione sullo scioglimento della FEDERAZIONE e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
13. Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente (o suo sostituto) e dal Segretario dell’Assemblea e conservato all’interno del Libro dei verbali dell’Assemblea dei soci.

Art. 8 - Gruppo di Coordinamento, nomina e funzionamento
1. Il Gruppo di Coordinamento è costituito da undici membri oltre al membro di diritto del Comitato Provinciale FIPSAS di Trento che devono risultare al momento dell’elezione soci effettivi di un Associazione aderente alla FEDERAZIONE e componenti del relativo Consiglio Direttivo o comunque espressione di tale Consiglio Direttivo. Fa parte di diritto anche il membro designato dal Comitato Provinciale FIPSAS di cui all’articolo 6.
2. La candidatura a Membro del Gruppo di Coordinamento dovrà essere comunicata in forma scritta alla FEDERAZIONE dal Legale Rappresentante della singola Associazione aderente entro 7 giorni precedenti alla data dell’Assemblea. Non vi sono limiti ai candidati proposti da ogni associazione.
3. Il Gruppo di Coordinamento dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
4. In caso di dimissioni, impedimenti, decadenza o decesso di un membro del Gruppo di Coordinamento, il Gruppo di Coordinamento, alla prima riunione, procede alla sostituzione del membro con il primo dei non eletti indipendentemente dall’Associazione di appartenenza.
5. Un membro del Gruppo di Coordinamento può decadere per mancato rinnovo della quota associativa annuale dell’Associazione di riferimento nonché per azioni contrarie agli scopi statutari, alle delibere degli organi sociali o al buon nome della stessa FEDERAZIONE. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Gruppo di Coordinamento e contro di esso l’Associazione esclusa può proporre appello al Comitato dei Probiviri entro i sessanta giorni successivi.
6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o del Cassiere, il Gruppo di coordinamento provvederà internamente alla loro sostituzione integrando i membri del Gruppo di Coordinamento come indicato al comma 3 del presente articolo. Nell’ipotesi del venir meno della maggioranza dei consiglieri (6 membri effettivi), il Gruppo di Coordinamento si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare.
7. I membri del Gruppo di Coordinamento – quale espressione diretta delle Associazioni rappresentate - devono essere riconfermati ad ogni variazione del Direttivo dell’Associazione di appartenenza pena la decadenza. La riconferma deve pervenire alla FEDERAZIONE in forma scritta a cura del Presidente dell’Associazione rappresentata. In caso di mancata riconferma, il membro del Gruppo di Coordinamento decade e si procede alla nomina di un nuovo membro del Gruppo di Coordinamento come indicato al paragrafo 4 del presente articolo.
8. Il Gruppo di Coordinamento si riunisce di norma una volta a trimestre, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del Gruppo di Coordinamento sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei membri in carica.
9. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità nella votazione il voto del Presidente vale doppio.
10. Le convocazioni per le riunioni del Gruppo di Coordinamento devono contenere l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Esse sono effettuate con comunicazione scritta inviata (anche via mail o con altri strumenti informatici) a ciascun membro ed ai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti almeno sette giorni prima della riunione.
11. Le riunioni del Gruppo di Coordinamento sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o dal membro più anziano.
12. A tali riunioni possono partecipare – senza diritto di voto - anche i Presidenti delle Associazioni (o loro delegati) senza rappresentanti eletti all’interno del Gruppo di Coordinamento.
13. Se approvato dal Gruppo di Coordinamento, le riunioni possono essere svolte anche da remoto o in modalità mista (presenza e remoto) a condizione che sia garantita la possibilità di collegamento degli aventi diritto.
14. Al Gruppo di Coordinamento viene dato mandato dall’Assemblea di partecipare alle riunioni ristrette ritenute opportune con gli organi provinciali od altri enti o fornitori in materia di pesca. Inoltre la FEDERAZIONE è rappresentata dal Gruppo di Coordinamento nei confronti della Provincia di Trento in quanto individuata quale Associazione si secondo grado.
15. Delle riunioni del Gruppo di Coordinamento viene redatto, su apposito libro, il verbale da parte del Segretario, sotto firmato anche dal Presidente. Ogni verbale è conservato all’interno del Libro dei verbali del Gruppo di Coordinamento.
16. Del verbale è data lettura per l’approvazione alla successiva riunione del Gruppo di Coordinamento.
17. Il verbale delle riunioni del Gruppo di Coordinamento, una volta approvato, viene inoltrato per conoscenza a tutte le Associazioni aderenti alla FEDERAZIONE.
18. Spettano al Gruppo di Coordinamento:
 la promozione delle attività della FEDERAZIONE sulla base degli obiettivi statuari e delle indicazioni di carattere generale stabilite dall’Assemblea;
 la predisposizione del conto economico e finanziario;
 la pubblicazione all’albo sociale presso la sede della FEDERAZIONE delle delibere adottate e del rendiconto economico e finanziario;
 la comunicazione scritta alle associazioni aderenti delle attività intraprese e delle eventuali problematiche o opportunità emergenti in materia di gestione della pesca e degli ambienti acquatici;
 la raccolta, presso le Associazioni aderenti, delle informazioni in materia di gestione della pesca e degli ambienti acquatici.
 la rappresentanza della FEDERAZIONE preso la Provincia Autonoma di Trento in qualità di Associazione di secondo grado.
 la designazione dei nominativi dei membri spettanti – quale organizzazione di secondo livello - all’interno del Comitato provinciale della pesca.

Art. 9 - Presidente
1. Il Presidente viene nominato dal Gruppo di Coordinamento, ha la legale rappresentanza della FEDERAZIONE e ne dirige il funzionamento.
2. Il Presidente presiede il gruppo di Coordinamento, in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano.

Art. 10 – Vicepresidente, Segretario e Cassiere
1. Il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere sono nominati dal Gruppo di Coordinamento in accordo con il Presidente. Spetta al Segretario sovrintendere alle attività dell’ufficio di segreteria, ivi compresa la tenuta del Libro dei soci e dei Libri verbali degli organi sociali.
2. E’ compito del Cassiere curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa.
3. Le funzioni di Segretario e Cassiere di cui al presente articolo possono essere svolte da un’unica persona, ferma restando la composizione ed il numero complessivo dei membri del “Gruppo di Coordinamento”.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea tra i Soci di una delle Associazioni aderenti alla FEDERAZIONE. In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato – su proposta del Gruppo di Coordinamento – un Revisore unico dei Conti da individuarsi tra i commercialisti o revisori contabili iscritti ai relativi Albi professionali; questi non deve necessariamente essere socio di un’Associazione aderente alla FEDERAZIONE.
2. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore unico) si riunisce almeno una volta all’anno per la revisione contabile della FEDERAZIONE e della riunione viene redatto apposito verbale. Il verbale deve essere conservato presso la sede legale e liberamente consultabile dalle Associazioni aderenti.
3. Spetta al Collegio dei Revisori (o al Revisore unico) il controllo dell’amministrazione della FEDERAZIONE, della cassa e dei libri contabili nonché svolgere la relazione all’Assemblea sull’andamento contabile ed amministrativo della gestione.
4. I membri del Collegio dei Revisori (o il Revisore unico) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
5. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore unico) può partecipare, previo invito, alle riunioni del Gruppo di coordinamento, senza diritto di voto.
6. Non sono eleggibili nel Collegio dei Revisori, e se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della FEDERAZIONE o di un membro del Gruppo di Coordinamento o di un membro del Comitato dei probiviri.

Art. 12 - Comitato dei Probiviri
1. Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea e devono risultare soci di una delle Associazioni aderenti alla FEDERAZIONE.
2. Nella prima riunione, eleggono tra i propri membri il Presidente del Comitato dei Probiviri.
3. E’ compito dei Probiviri giudicare le controversie fra gli aderenti alla FEDERAZIONE. Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili. Al Comitato dei Probiviri spetta l’interpretazione autentica delle norme statutarie.
4. Il comitato dei probiviri dura in carica 4 anni ed i sui componenti possono essere rieletti.
5. Non sono eleggibili e, se eletti decadono i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della FEDERAZIONE o di un membro del Gruppo di Coordinamento, del Revisore dei Conti o di membro del Collegio dei Revisori dei conti (o Revisore unico).

Art. 13 - Organo di Informazione
1. L’attività della FEDERAZIONE è divulgata come specificato all’art. 3) lettera d) attraverso la diffusione tramite i mass-media di comunicati concordati.
2. La FEDERAZIONE potrà dotarsi di un organo d’informazione proprio oppure avvalersi, previo accordo fra i Soci aderenti, di uno o più organi di informazione già esistenti all’interno delle Associazioni.
3. L’informazione può inoltre essere divulgata sul proprio sito internet, canali social o altri media.

Art. 14 - Norme generali per gli organi della FEDERAZIONE
1. Il Gruppo di Coordinamento viene nominato trai rappresentanti designati dalle diverse Associazioni aderenti alla FEDERAZIONE
2. Per l’elezione del Gruppo di Coordinamento, le candidature devono essere presentate, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea elettiva al Gruppo di Coordinamento uscente. Le candidature vanno proposte dalle singole Associazioni aderenti come espressione dei diversi Consigli Direttivi e vanno controfirmate dal Presidente dell’Associazione proponente. Ciascun componente dell’Assemblea è liberamente eleggibile. Sarà formata una lista dei candidati. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto a votare un massimo di nove (9) preferenze per il Gruppo di Coordinamento, tre (3) per i Revisori dei Conti e tre (3) per i Probiviri nell’ambito delle rispettive liste di candidati. A parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano d’età. Non sono ammesse deleghe di voto.
3. I rappresentanti eletti rimangono in carica per tutto il mandato anche se, successivamente all’elezione a condizione che - con esclusione del solo Revisore unico dei Conti - rimangano soci attivi di una delle Associazioni aderenti alla FEDERAZIONE per l’intera durata del mandato.
4. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro del Gruppo di Coordinamento, dei Collegi dei Revisori dei Conti (o Revisore unico) o dei Probiviri, il Gruppo di Coordinamento, alla prima riunione procede alla sostituzione del membro con il primo dei non eletti indipendentemente dall’Associazione di appartenenza.
5. In mancanza di non eletti, l’elezione di nuovi membri degli organi della FEDERAZIONE può avvenire direttamente nel corso della successiva Assemblea Ordinaria della FEDERAZIONE salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo8.

ART. 15 - Incarichi e spese
1. Gli incarichi all’interno della FEDERAZIONE sono completamenti gratuiti.
2. L’Assemblea della FEDERAZIONE stabilisce annualmente la quota che ogni singola Associazione deve versare per la propria adesione. Tale quota viene calcolata in funzione del numero effettivo di iscritti alle singole associazioni come rilevato nell’ultimo anno di pesca concluso e dichiarato per iscritto dal Presidente di ogni singola Associazione.
3. L’Assemblea della FEDERAZIONE stabilisce l’eventuale rimborso per le spese effettive sostenute dai membri del gruppo di Coordinamento (rimborso chilometrico, pasti, soggiorni o altro) e per le spese di rappresentanza preventivamente autorizzate dal Presidente (o dal vice presidente se riferite al Presidente). All’occorrenza la FEDERAZIONE può redigere un apposito regolamento interno per la regolamentazione e tracciabilità delle spese e dei rimborsi.
4. Le Associazioni aderenti decadono dallo stato di associate alla FEDERAZIONE qualora non provvedano al versamento della quota richiesta nei termini stabiliti e previa diffida.

ART.16 - Patrimonio
1. Il Patrimonio della FEDERAZIONE si compone di:
 quote associative annuali ed eventuali contributi degli associati;
 quote di partecipazione degli associati;
 erogazioni liberali da persone fisiche e imprese;
 contributi da Enti pubblici e privati e da organismi nazionali ed internazionali;
 rimborsi derivanti da convenzioni;
 proventi delle eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, in favore di terzi ed in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 ogni altra entrata conforme alle finalità istituzionali della FEDERAZIONE.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FEDERAZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 - Scioglimento della FEDERAZIONE
1. Per lo scioglimento è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita e delibera validamente con almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. Lo scioglimento della FEDERAZIONE e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo spettano all’Assemblea straordinaria e sono da deliberarsi con il consenso di tutti i delegati presenti.
3. In caso di scioglimento - per qualunque causa - l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra FEDERAZIONE con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente Statuto e le successive eventuali modifiche, entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte dell’Assemblea.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile che regolamentano il funzionamento delle Associazioni senza fini di lucro, nonché le altre leggi vigenti in materia. Letto, accettato e sottoscritto:

Trento, 15 marzo 2025.
Il Presidente Dott. Fabio Arnoldi